Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
1) alberghi e strutture ricettive;
2) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
3) sagre e fiere;
4) centri congressi;
5) servizi di ristorazione all’aperto;
6) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
7) piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
8) centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
9) il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
QUARANTENE
Il decreto prevede che
1) la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (non si applica quindi ai vaccinati con due dosi ) o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo ( terza dose ).
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
2) Chi è nell'intervallo tra seconda e terza dose dovrà comunque fermarsi per 5 giorni e poi avere un tampone (erano 7 i giorni) negativo rapido o molecolare.
3) Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
4) Nessuno sconto invece sulla quarantena dei non vaccinati a contatto con un positivo: 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Prezzo calmierato per mascherine Ffp2
Intesa invece per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: una proposta condivisa nell'esecutivo della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.
Scartata l'ipotesi di Super Green pass per i lavoratori
Slitta invece al prossimo Cdm l'ipotesi dell'estensione del Super pass a tutti i lavoratori.
SCUOLE
Il Ministro assicura il rientro il 10 gennaio in presenza dopo uno screening allargato degli studenti. Questa però non è una certezza.
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