Tutela legale in gravidanza
In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità).
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali: la Lavoratrice, il Datore di lavoro, il Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro.
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SOGGETTI BENEFICIARI
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Le seguenti categorie di lavoratrici/lavoratori dipendenti (occupate, disoccupate, sospese, agricole, non agricole, a domicilio, colf o badanti), in possesso dei requisiti richiesti (Ai fini del diritto alla indennità , l'art. 17 L. n. 1204 del 1971 non richiede altro, in linea di principio, se non che la gestante abbia in atto un rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario) maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell'evento maternità (anche se non in possesso della cittadinanza italiana):
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Lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati (compresi i dirigenti circ. 76/2006), lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratore apprendista, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
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Lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per i periodi dal 1° gennaio 2009 - circ. 114/2008;
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Lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
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Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali - circ. 254/1994 - circ. 60/2002 o alla indennità di mobilità circ. 150/93;
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Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti circ. 4/2006
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Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
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Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
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Lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della maternità msg 29676/2007 verifica iscrizione - msg 29676/2007);
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Lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato (OTI);
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Collaboratrici domestiche e familiari (COLF e BADANTI) in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro nei due anni precedenti ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità (settimana utile = almeno 24 ore lavorate);
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Lavoratrici dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie o non socie);
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Dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
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Lavoratrici a domicilio;
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Lavoratrici in distacco sindacale
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Lavoratrici dello spettacolo;
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Lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (A.S.U.) o di pubblica utilità (A.P.U.);
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Padri lavoratori (solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri circ. 8/2003 punto 10 - msg 8774/2007;
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Genitori adottanti o affidatari (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri (il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto al beneficioin alternativa * quello della madre che vi abbia rinunciato (circ. 97/2001)
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Genitori (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri, in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludersi, invece, la concessione del beneficio, qualora il collocamento avvenga presso una comunità del tipo familiare) msg n. 5748 del 23.02.06.
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DIRITTI
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Il primo diritto è la tutela dal licenziamento a partire dal momento in cui è stata comunicata la gravidanza e fino a quando il bambino ha 12 mesi. Se il datore di lavoro licenzia la donna in stato di gravidanza, sostenendo di non averne avuto comunicazione, la donna ha 90 giorni per produrre il certificato medico dimostrante che già era in stato interessante quando è stato effettuato il licenziamento.
Durante il periodo di gravidanza, la donna non può portare pesi, fare il lavoro notturno, svolgere attività pericolose o stressanti. Non può svolgere turni lavorativi dalle 24:00 alle 6:00. Durante questo periodo maturano regolarmente ferie e tredicesima.
Al rientro a lavoro, dopo la gravidanza, la mamma lavoratrice ha diritto a ritrovare esattamente il posto che aveva prima di assentarsi.
Se al rientro dopo la gravidanza, alla mamma lavoratrice viene data una mansione inferiore, può agire davanti al Giudice del Lavoro.
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA
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In generale la donna ha diritto a 5 mesi di astensione per maternità, a decorrere da due mesi prima dell’epoca presunta del parto, certificata dal medico competente dell’azienda su indicazione del ginecologo curante.
In alcuni casi la gestante può richiedere al datore di lavoro di prestare servizio sino all’ottavo mese; l'esercizio di tale facoltà, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria. La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006).
L’astensione per cinque mesi è comunque obbligatoria.
Il periodo di astensione decorre quindi da due mesi (o uno nei casi suddetti) prima dell’EPP e ha durata come detto di cinque mesi. Nel caso il parto avvenga prima della data prevista, l’astensione durerà comunque fino a cinque mesi esatti dall’EPP, mentre se avviene dopo durerà sino a tre mesi (o quattro nel caso di lavoro sino all’ottavo mese) dalla data effettiva del parto. In pratica si dice che “vale il periodo più favorevole alla madre”.
La lavoratrice ha diritto all'indennità post-partum anche nei casi in cui:
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il bambino sia nato morto;
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il bambino sia deceduto successivamente al parto;
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ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
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Si ha diritto al post partum anche in caso di adozione, affidamento o di collocamento del minore in famiglia.
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N.B.: Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l'indennità dal momento dell'abbandono.
ASTENSIONE ANTICIPATA
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Per ottenere l’anticipo della maternità per gravidanza a rischio o complicanze la donna deve presentare una domanda presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ovviamente corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla medicina legale dell’ASL previo certificato del ginecologo curante attestante la natura del rischio e la durata dell’astensione richiesta, che può essere eventualmente prolungabile con successivi certificati sino all’astensione obbligatoria. Se entro una settimana non vi è nessun pronunciamento, la domanda si ritiene accolta e la lavoratrice riprenderà il suo posto al compimento del terzo mese del bambino.
Nel caso in cui la gestante svolga lavori pericolosi per la sua salute o quella del bambino e il datore di lavoro non possa adibirla ad altre mansioni, dovrà essere lui stesso a richiedere l’astensione anticipata per maternità alla Direzione Provinciale del Lavoro che valuterà il caso e potrà anche fare accertamenti. Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono infatti essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.
L'interdizione viene disposta in questo caso dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da parte del Datore di lavoro e se, ritenuta necessaria, della certificazione sanitaria del medico del lavoro dello SPRESAL. In particolare la Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre, sulla base di accertamento medico, l'inizio anticipato dell'interdizione obbligatoria quando:
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la gestazione sia caratterizzata da gravi complicanze o possa aggravare preesistenti forme morbose; lettera a ( "nel caso di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, riguardano esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice);
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le condizioni di lavoro o ambientali appaiano pregiudizievoli alla salute della gestante o della creatura; lettera b (“quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta)
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la gestante sia addetta al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni lettera c (“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12”), del comma 2 dell’art. 17 del T.U., nonché le interdizioni prorogate ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta.
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La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre, sulla base di accertamento medico, il posticipo dell'astensione per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto. circ. 72/1989 all'80% della retribuzione.
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ASTENSIONE FACOLTATIVA
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Fino ai tre anni di vita del bambino è prevista la possibilità di richiedere ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa dal lavoro, continuativi o meno. Queste astensioni possono essere usate anche dal padre (in alternativa alla madre). Durante questo periodo i soggetti interessati non sono obbligati a prestare lavoro notturno (tale beneficio si estende ai 12 anni di vita del figlio nel caso di genitore unico affidatario). Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
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REMUNERAZIONE
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Durante i 5 mesi di astensione obbligatoria la donna percepisce l’80% della sua retribuzione; la retribuzione durante tale periodo può anche essere del 100% se sono stati sottoscritti contratti collettivi che lo prevedono, la differenza in più viene erogata direttamente dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda l’astensione facoltativa, percepirà l’80% (o il 100% nei casi suddetti) per i primi 30 giorni e il 30% per i successivi 150; durante questi 6 mesi non si maturano ferie e tredicesima.
ALLATTAMENTO
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Durante il primo anno di vita del bambino la madre può assentarsi dal lavoro due ore al giorno per accudire il bambino. Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore si può assentare per una sola ora. Le due ore possono essere usufruite tutte insieme o frazionate. Se all’interno del luogo di lavoro esiste un nido aziendale, il permesso scende ad un’ora e la madre non può allontanarsi.
APPROFONDIMENTI
Visita il sito dell'Assessorato Regionale alle Pari Opportunità
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A cura della Dr.ssa Valentina De Biasio
Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale
Dirigente Medico ASL Città di Torino
Via Foligno 14 - 10149 Torino
Tel. 011 4395341
Fax 011 2160583-7716469
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